Le attività finanziabili mirano a sviluppare, potenziare e/o adeguare attività imprenditoriali complementari a quelle della pesca, ma che non riguardano la pesca professionale, né la commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici. Gli investimenti possono riferirsi sia alla pesca in mare sia alla pesca nelle acque interne, e sono orientati in particolare verso la diversificazione nel settore turistico (ad es. trasporto nautico, ricettività, gastronomia, pescaturismo, ittiturismo, servizi alla ricerca).
A titolo esemplificativo (non esaustivo), rientrano tra le attività ammesse:
- investimenti a bordo finalizzati al turismo legato alla pesca sportiva;
- investimenti strutturali relativi alla ristorazione;
- servizi ambientali legati alla pesca;
- attività pedagogiche e divulgative relative alla pesca.
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo la presentazione dell’istanza; sono inoltre riconoscibili spese precedenti purché sostenute a partire dal 01/01/2021 e riferite a operazioni non concluse alla data di presentazione dell’istanza. In ogni caso, nessuna spesa sostenuta successivamente al 31/12/2029 può essere ammissibile.
Nell’ambito dell’operazione, le principali categorie di spese ammissibili includono:
- costi del personale;
- spese per lavori;
- spese per beni e servizi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di edifici;
- locazione finanziaria;
- ammortamento;
- IVA, se rappresenta un costo reale;
- spese generali.
Le spese generali sono ammissibili se collegate all’operazione e necessarie alla sua preparazione o esecuzione, fino a un massimo del 12% dell’importo totale delle altre spese ammissibili cui si riferiscono (e comunque la somma delle spese generali non può superare il 12% della spesa ammessa al netto delle spese generali).
Per l’acquisto di terreni la spesa non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione (al netto delle spese generali), elevabile al 15% per siti in stato di degrado e siti precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici. Per l’acquisto di edifici la spesa non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione (al netto delle spese generali).