I programmi devono essere finalizzati alla riduzione di almeno il 30% dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra rispetto ai valori ex-ante e prevedere interventi coerenti con le seguenti tipologie (combinabili):
- A) Efficientamento del ciclo produttivo: interventi/tecnologie di risparmio e recupero energetico, building automation, sistemi di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi.
- B) Efficientamento degli edifici: isolamento involucro opaco, sostituzione infissi e superfici vetrate, illuminazione efficiente, sistemi di climatizzazione passiva.
- C) Sostituzione di impianti e macchinari con nuovi più efficienti (all’interno degli immobili aziendali interessati).
- D) Impianti FER per autoconsumo: cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento, fotovoltaico (con/ senza accumulo), minieolico, solare termico/termodinamico, idroelettrico, geotermico, biomasse, altri impianti FER pertinenti.
Spese ammissibili (strettamente correlate all’operazione):
- acquisto di attrezzature, impianti, componenti, sistemi, programmi informatici e macchinari nuovi di fabbrica e relativa messa in opera;
- acquisto di software dedicato alla gestione, controllo e programmazione del processo produttivo;
- spese edili (compresi gli impianti generali) strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e comunque non oltre il 20% del costo totale ammissibile per il programma di investimenti. Rientrano in questa categoria tutte le voci di spesa relative all’acquisizione di componenti e/o impianti generali non amovibili (es. impianti civili, serramenti, altro assimilabile);
- spese tecniche per l’esecuzione di diagnosi energetiche (obbligatoria), ivi incluse le analisi dello scenario controfattuale, progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri (intesi come costi delle prestazioni professionali) in misura non superiore al 10% delle spese ammissibili relative alle voci di cui alle lettere precedenti;
- attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio ex-ante e APE realizzato a ultimazione dei lavori di efficientamento energetico (obbligatoria).
Tempistiche progettuali: i lavori non possono iniziare prima della presentazione della domanda; le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla presentazione.
Durata massima del progetto 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a +6 mesi.