Sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute dalla presentazione della domanda e nell’arco del progetto, purché strettamente funzionali all’intervento, conformi al D.P.R. n. 22/2018 e all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Le spese ammissibili devono riferirsi a immobilizzazioni e rispettare il principio contabile OIC 16. Esse includono:
a) Consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziaria, certificazioni ambientali o energetiche (massimo 2% dell’investimento ammissibile).
b) Oneri di progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche (massimo 4% dell’investimento ammissibile).
c) Acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o strutture per attività turistico-alberghiere, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni (massimo 70% dell’investimento ammissibile, con un tetto del 30% per l’acquisto di suolo, fabbricati o immobili).
d) Programmi informatici (massimo 20% dell’investimento ammissibile).
e) Macchinari, impianti, arredi e attrezzature nuovi di fabbrica.Le consulenze specialistiche non sono ammissibili per grandi imprese.
Le strutture precedentemente adibite ad attività turistico-alberghiere devono essere dismesse da almeno cinque anni.
Beni mobili: devono essere nuovi di fabbrica, utilizzati esclusivamente per l’attività dell’impresa e sul territorio regionale.
Beni e servizi: devono essere acquistati a condizioni di mercato, da fornitori non in condizioni di controllo, collegamento o associazione con il beneficiario nei 24 mesi precedenti la domanda.
Durata del piano di investimento: massimo 24 mesi dalla notifica del provvedimento, con possibilità di proroga di 6 mesi. Conclusione entro e non oltre il 31 dicembre 2028.