Sono finanziabili programmi di investimento innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato, coerenti con il piano Transizione 4.0.
I programmi devono utilizzare tecnologie abilitanti Transizione 4.0 e le relative spese devono essere preponderanti rispetto al totale dei costi ammissibili.
Le tecnologie abilitanti ammesse sono:
- Advanced manufacturing solutions;
- Additive manufacturing;
- Realtà aumentata;
- Simulation;
- Integrazione orizzontale e verticale;
- Internet of things e Industrial internet;
- Cloud;
- Cybersecurity;
- Big data e Analytics;
- Intelligenza artificiale;
- Blockchain.
I programmi devono essere diretti ad almeno una delle seguenti finalità:
- Ampliamento della capacità produttiva;
- Diversificazione della produzione con prodotti nuovi;
- Cambiamento fondamentale del processo produttivo;
- Realizzazione di una nuova unità produttiva.
I programmi con particolare contenuto di sostenibilità possono riguardare:
- Processi produttivi rispettosi dell’ambiente;
- Uso efficiente delle risorse;
- Transizione verso l’economia circolare;
- Mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici;
- Efficienza energetica dell’impresa.
Per i programmi di efficienza energetica è richiesto un risparmio energetico non inferiore al 5% rispetto ai consumi dell’anno precedente alla domanda.
Per una nuova unità produttiva, il risparmio energetico è calcolato rispetto a uno scenario controfattuale con un investimento meno efficiente ma conforme alla disciplina applicabile.
Le misure di monitoraggio dei consumi energetici e l’installazione di impianti di energia rinnovabile per autoconsumo sono ammissibili solo se inserite in un più ampio programma di efficientamento energetico.
Le spese ammissibili riguardano nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, strettamente funzionali al programma, riferite a:
- Macchinari, impianti e attrezzature;
- Opere murarie, entro il 40% dei costi ammissibili;
- Programmi informatici e licenze correlate;
- Certificazioni ambientali;
- Consulenze specialistiche Transizione 4.0, entro il 5%;
- Diagnosi energetica, entro il 3%.
Le consulenze specialistiche devono riguardare l’applicazione di una o più tecnologie abilitanti Transizione 4.0.
La diagnosi energetica è ammissibile solo per i programmi di efficienza energetica e solo se non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Le spese devono riferirsi a beni nuovi di fabbrica, acquistati da terzi senza relazioni con l’acquirente e a normali condizioni di mercato.
I beni devono essere ammortizzabili, capitalizzati e mantenere la loro funzionalità rispetto al programma per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo.
Per i mezzi mobili sono ammissibili solo quelli strettamente necessari al ciclo di produzione, dimensionati rispetto alla capacità produttiva, identificabili singolarmente e connessi funzionalmente alla struttura produttiva.
Nei programmi di diversificazione della produzione, le spese ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, come risultante nell’esercizio precedente l’avvio dell’investimento.
Non sono ammissibili programmi con misure di efficientamento energetico finalizzate solo all’adeguamento a vincoli normativi o prescrizioni amministrative, salvo che generino risparmi energetici aggiuntivi con incremento almeno pari al 20% rispetto ai valori richiesti.
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.