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Bonus pubblicità, invio delle domande fino al 31 ottobre

Bonus pubblicità, invio delle domande fino al 31 ottobre

7 ott, 21

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Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato l’apertura della piattaforma per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.
Dal 1° al 31 ottobre 2021 è possibile effettuare l’invio della prenotazione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’anno 2021.
La prenotazione del bonus deve essere effettuata attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d’identità elettronica (Cie).
Restano comunque valide le prenotazioni telematiche effettuate dagli operatori nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (ovvero secondo le scadenze previste prima delle modifiche apportate dall’articolo 67, comma 10, del Dl 73/21, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/21).
In relazione alle prenotazioni trasmesse nel mese di marzo 2021, l’elaborazione del credito di imposta teoricamente fruibile sarà effettuato automaticamente in base ai nuovi criteri.

Si ricorda a tal fine che, per gli anni 2021 e 2022, il bonus pubblicità è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).
Le spese relative agli investimenti pubblicitari si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir; pertanto, trattandosi di prestazioni di servizi, le spese di acquisizione dei servizi pubblicitari si considerano sostenute alla data in cui le stesse sono ultimate.
Si evidenzia infine che per poter fruire del bonus 2021, dopo l’invio della “comunicazione per l’accesso” (prenotazione), sarà ulteriormente necessario inviare, con le stesse modalità telematiche, dal 1° al 31 gennaio 2022, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.