23 nov, 20
Studio Bellan
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Il Ddl. di bilancio 2021 proroga, secondo l’ultima bozza, al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative disciplinato dall’art. 1 commi 198 – 209 della L. 160/2019, rideterminandone anche la misura.
La proroga di due anni dell’agevolazione si inserisce nel contesto del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, illustrato mediante un’apposita presentazione pubblicata ieri sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, che include anche le modifiche già accennate al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (si veda “Nuova disciplina del bonus investimenti già dal 16 novembre 2020” del 16 novembre).Nell’ambito di tale intervento, vengono anche rideterminate le aliquote del credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione previste dal comma 203 dell’art. 1 della L. 160/2019. Nello specifico sarebbe previsto:
– l’incremento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
– l’incremento del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
– l’incremento del credito d’imposta dal 10% al 15% della misura dell’incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell’ammontare massimo del credito d’imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.
Sarebbe inoltre prevista l’introduzione dell’obbligo di asseverare la relazione tecnica, al fine di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
Una procedura di collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo economico e l’Agenzia delle Entrate sarebbe poi istituita ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti.
Nell’ambito del Ddl. di bilancio sarebbe altresì prevista la proroga fino al 2022 del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, mantenendo le medesime misure previste dall’art. 244 del DL 34/2020.
In particolare, al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta per gli anni 2021 e 2022 in misura pari al:
– 25% per le grandi imprese (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro);
– 35% per le medie imprese (che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro);
– 45% per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).
La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (Ue) n. 651/2014, in particolare dall’art. 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.Proroga anche del credito formazione 4.0
Tra le misure previste nel Ddl. di bilancio è inoltre prevista la proroga al 2022 del credito d’imposta formazione 4.0 modificando l’art. 1 comma 210 della L. 160/2019, ampliando altresì i costi ammissibili in conformità con quanto disposto dall’art. 31 comma 3 del regolamento (Ue) n. 651/2014.
Sono quindi ammessi all’agevolazione: le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.