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Contributi a FONDO PERDUTO per le imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina

Contributi a FONDO PERDUTO per le imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina

7 nov, 22

Studio Bellan

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🟢Contributi a FONDO PERDUTO per le imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina. SCADENZA: 30 Novembre 2022
 

🏢Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese (PMI) diverse da quelle agricole.
 
⚠️Il riconoscimento del contributo è connesso al rispetto di tre specifiche CONDIZIONI:

• hanno realizzato, negli ultimi 2 anni, operazioni di compravendita di beni o servizi, compreso
l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la
Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

• hanno subito nell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 (corrispondente alla data di
entrata in vigore del decreto Aiuti) un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e
semilavorati di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese
costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo
dell’anno 2021;

• hanno avuto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022 (corrispondente alla data di
entrata in vigore del decreto Aiuti) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo
del 2019.

Entità e forma dell’agevolazione
Il beneficio va determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo
trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei ricavi del corrispondente trimestre del 2019 la
percentuale del:
• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni e fino a 50
milioni.

Ogni impresa può beneficiare di un contributo massimo di 400.000 euro.
   
📍 Presentazione domanda

Le richieste vanno presentate dalle ore 12.00 del 10.11.2022 alle ore 12.00 del 30.11.2022.
L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter
di trattamento delle stesse.