- Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture esistenti, inclusa la riattivazione, anche mediante manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- Realizzazione di nuove strutture o attività attraverso il cambio di destinazione d’uso di immobili esistenti in strutture turistico-alberghiere o extra-alberghiere.
- Recupero fisico e/o funzionale di immobili o strutture turistico-alberghiere o extra-alberghiere legittimamente iniziate e non ultimate.
- Spese per acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o di strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere (dismesse da almeno 5 anni dalla data di trasmissione della SCIA di cessazione dell’attività al Comune competente per territorio), nel limite del 30% dell’investimento ammissibile;
- Demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ammodernamenti e ristrutturazione di strutture esistenti, opere di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione, anche su beni di terzi purché con comprovato titolo di disponibilità della durata non inferiore ad almeno un quinquennio, nel limite del 70% dell’investimento ammissibile;
- Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, nuovi di fabbrica (Rientrano in questa categoria anche le spese relative ai programmi Informatici).
- Spese per programmi informatici nel limite del 20% dell’investimento ammissibile;
- Spese per consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziaria, nonché per l’ottenimento di certificazioni di qualità ambientali o attestati di prestazione energetica secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute, nel limite del 2% dell’investimento ammissibile;
- Spese per oneri di progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche, nel limite del 4% dell’investimento ammissibile;
Le spese per consulenze specialistiche non sono ammissibili nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa.