Rientrano nell’agevolazione esclusivamente gli investimenti che ricadono nelle seguenti categorie:
- Beni 4.0: investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Energia rinnovabile per autoconsumo: investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, inclusi i sistemi di accumulo dell’energia prodotta.
- Vincolo per fotovoltaico: per l’autoproduzione/autoconsumo da fonte solare sono ammissibili solo impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c.1, lett. a), b), c) del D.L. 181/2023 convertito dalla L. 11/2024.
Prova del risparmio energetico (per accedere alle aliquote potenziate) considerata in ogni caso conseguita quando:
- l’investimento in beni di Allegato A sostituisce beni con caratteristiche tecnologiche analoghe interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso; oppure
- il progetto è realizzato tramite ESCo con contratto EPC che prevede l’impegno a conseguire −3% dei consumi della struttura produttiva localizzata in Italia o −5% dei processi interessati.